Capitolo VII

CAPITOLO VII: AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza deve determinare l’esistenza di una minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione e formula raccomandazioni o di decidere quali misure devono essere adottate in conformità degli Articoli 41 e 42, per mantenere o ristabilire la pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 40

Al fine di evitare un aggravamento della situazione, il Consiglio di sicurezza può, prima di formulare le raccomandazioni o decidere in merito alle misure di cui all’articolo 39, invitare le parti interessate a conformarsi alle misure provvisorie che ritiene necessarie o auspicabili. Tali misure provvisorie lasciano impregiudicati i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di sicurezza tiene debitamente conto della mancata osservanza di tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di sicurezza può decidere quali misure non comportanti l’uso della forza armata devono essere impiegate per attuare le sue decisioni e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Questi possono includere l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e di ferrovia, mare, aria, postale, telegrafico, radio, e altri mezzi di comunicazione, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Qualora il Consiglio di sicurezza ritenga che le misure di cui all’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, può adottare le misure aeree, marittime o terrestri necessarie per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali. Tale azione può includere dimostrazioni, blocco e altre operazioni da parte di forze aeree, marittime o terrestri di membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

  1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, su sua richiesta e in conformità con un accordo speciale o accordi, forze armate, assistenza, e servizi, ivi compresi i diritti di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  2. Tale o tali accordi disciplinano il numero e il tipo di forze, il loro grado di preparazione e la loro posizione generale, nonché la natura delle strutture e dell’assistenza da fornire.
  3. L’accordo o gli accordi sono negoziati quanto prima su iniziativa del Consiglio di sicurezza. Esse sono concluse tra il Consiglio di sicurezza e i Membri o tra il Consiglio di sicurezza e i gruppi di membri e sono soggette a ratifica da parte degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 44

Quando il Consiglio di Sicurezza ha deciso di usare la forza si deve, prima di chiamare su un Membro non è rappresentato su di esso per fornire forze armate in adempimento degli obblighi assunti ai sensi dell’Articolo 43, invita il Membro, se il Membro lo desidera, di partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di Membri delle forze armate.

Articolo 45

Al fine di consentire alle Nazioni Unite di adottare misure militari urgenti, i Membri tengono immediatamente a disposizione contingenti dell’aeronautica nazionale per un’azione combinata di esecuzione internazionale. La forza e il grado di preparazione di tali contingenti e dei piani per la loro azione combinata sono determinati dal Consiglio di sicurezza, con l’assistenza del Comitato di Stato maggiore militare, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali di cui all’articolo 43.

Articolo 46

I piani per l’applicazione della forza armata sono elaborati dal Consiglio di sicurezza con l’assistenza del Comitato dello Stato maggiore militare.

Articolo 47

  1. sarà istituito un Comitato del Personale Militare per consigliare e assistere il Consiglio di Sicurezza su tutte le questioni relative alla Sicurezza del Consiglio militare dei requisiti per il mantenimento della pace internazionale e la sicurezza, l’occupazione e il comando delle forze messi a sua disposizione, il regolamento di armamenti, e possibile disarmo.
  2. Il Comitato dello Stato maggiore militare è composto dai Capi di Stato maggiore dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza o dai loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non permanentemente rappresentato in seno al Comitato è invitato dal Comitato ad associarsi ad esso quando l’efficace esercizio delle sue responsabilità richiede la partecipazione di tale Membro ai suoi lavori.
  3. Il Comitato dello Stato maggiore militare è responsabile, sotto il Consiglio di sicurezza, della direzione strategica delle forze armate messe a disposizione del Consiglio di sicurezza. Le questioni relative al comando di tali forze sono elaborate successivamente.
  4. Il Comitato di Stato Maggiore militare, previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa consultazione delle agenzie regionali competenti, può istituire sottocomitati regionali.

Articolo 48

  1. L’azione necessaria per attuare le decisioni del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali è presa da tutti i membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi, secondo quanto il Consiglio di sicurezza può decidere.
  2. Tali decisioni sono adottate dai Membri delle Nazioni Unite direttamente e mediante la loro azione presso le competenti agenzie internazionali di cui sono membri.

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite prestano reciproca assistenza nell’attuazione delle misure decise dal Consiglio di sicurezza.

Articolo 50

Se il Consiglio di sicurezza adotta misure preventive o esecutive nei confronti di uno Stato, qualsiasi altro stato, membro o meno delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari problemi economici derivanti dall’attuazione di tali misure ha il diritto di consultare il Consiglio di sicurezza in merito a una soluzione di tali problemi.

Articolo 51

Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto intrinseco di autodifesa individuale o collettiva in caso di attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Le misure adottate dai Membri nell’esercizio di tale diritto di autodifesa sono immediatamente comunicate al Consiglio di sicurezza e non pregiudicano in alcun modo l’autorità e la responsabilità del Consiglio di sicurezza ai sensi della presente Carta di adottare in qualsiasi momento le misure che ritenga necessarie per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali.

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